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STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
“GRUPPO TREKKING LASTRA A SIGNA”
TITOLO I
Denominazione - sede
Articolo 1
Nello
spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto
previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è
costituita, con sede in LASTRA A SIGNA (FI) ,
via LIVORNESE n.108, presso la “CASA DEL POPOLO di
TRIPETETOLO” un’associazione che assume la denominazione
"associazione
sortiva dilettantistica GRUPPO TREKKING LASTRA A
SIGNA".
Il
sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi
dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle
Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui
l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO II
Scopo- Oggetto
Articolo 2
L’associazione
è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico
la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e
culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi
collettivi.
Articolo 3
L’associazione
si propone di:
a)
promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare
nelle discipline legate all’Escursionismo,Trekking ;
b) organizzare manifestazioni sportive in via
diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c)
promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il
perfezionamento nelle attività sportive
d) studiare, promuovere e sviluppare nuove
metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a
palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
f) organizzare squadre sportive per la
partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di
diverse discipline sportive;
g)
indire corsi di avviamento agli sport, attività
motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per
operatori sportivi;
h) organizzare attività ricreative e culturali a
favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
TITOLO III
Soci
Articolo 4
Il
numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone
fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli
scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Chi
intende essere ammesso come socio dovrà farne
richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente
statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli
organi dell'Associazione.
Le
società, associazioni ed Enti che intendano diventare
soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal
proprio rappresentante legale.
All'atto
dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione
il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e'
esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6
La
qualifica di socio da' diritto:
-
a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa,
esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione
e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
-
a godere dell'elettorato attivo e passivo per le
elezioni degli organi direttivi.
I
soci sono tenuti:
- all'osservanza
dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli
organi sociali;
-
al pagamento del contributo associativo.
Articolo 7
I
soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in
funzione dei programmi di attività.
Tale
quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera
del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le
quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV
Recesso – Esclusione
Articolo 8
La
qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo 9
Le
dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti
del socio:
a)
che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali
regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b)
che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo
annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie
agli interessi dell'Associazione;
qualunque modo;
d)
che,in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche
morali, all'Associazione.
Articolo 10
Le
deliberazioni prese in materia di esclusione debbono
essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso
previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.
Il
socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione dalla
comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare
gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L'esclusione
diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che
avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della
delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
Risorse economiche - Fondo Comune
Articolo 11
L'associazione
trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle
sue attività da:
a)
quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e
organizzazione di manifestazioni sportive;
c)
eredità, donazioni e legati;
d)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali,
di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e)
contributi dell'Unione europea e di organismi
internazionali;
f)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
h)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazionismo anche di natura
commerciale.
Il
fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi
di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo
dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita
dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In
ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a
favore delle attività statutariamente previste.
Esercizio Sociale
Articolo 12
L'esercizio
sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni
anno.
Il
Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da
presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario
deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio.
TITOLO VI
Organi dell’ Associazione
Articolo 13
Sono
organi dell'Associazione:
a)
l'Assemblea degli associati;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
Tutte
le cariche sono gratuite
Assemblee
Articolo 14
Le
assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La
loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da
affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno
venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo
(nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda
convocazione.
L’avviso
della convocazione viene altresì comunicato ai singoli
soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio
di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni
prima dell’adunanza.
Articolo 15
L'assemblea
ordinaria:
a)
approva il rendiconto economico e finanziario;
b)
procede alla elezione dei membri del Consiglio
Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c)
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione
riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame
dal Consiglio Direttivo;
d)
approva gli eventuali regolamenti.
Essa
ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro
mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea
si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie
da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un
decimo degli associati.
In
questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla
data della richiesta.
Articolo 16
Nelle
assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati
maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il
principio del voto singolo.
Ogni
socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di
un associato.
In
prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la
metà più uno degli associati aventi diritto.
In
seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione,
l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque
sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le
delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei
voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 17
L'assemblea
è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le
delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti
(3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5)
degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Articolo 18
L'assemblea
e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice
Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del
segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.
Consiglio Direttivo
Articolo 19
Il
Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri
(possibilmente
dispari) scelti fra gli associati maggiorenni.
I
componenti del Consiglio restano in carica due anni e
sono rieleggibili.
Il
Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario
ed il Cassiere.
Il
Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte
le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia
fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La
convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche
attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima
della adunanza.
Le
sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza
dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora
siano presenti tutti i suoi membri.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il
Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione
dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al
Consiglio:
a)
curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b)
redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c)
predisporre i regolamenti interni;
d)
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e)
deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
f)
nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
h)
affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a
suoi membri.
i)
i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o
società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o
sospensione dall'incarico
Articolo 20
Nel
caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti
il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla
loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica
fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta
modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino
alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio,
l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
Articolo 21
Il
Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al
Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria
amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di
straordinaria amministrazione.
In
caso di assenza o di impedimento le sue mansioni
vengono esercitate dal Vice Presidente.
In
caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni
l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.
Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
Articolo 22
Il
Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto
dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra
i non soci e resta in carica due anni ed elegge al proprio interno il
Presidente.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione
dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e
vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa
alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto,
ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Articolo 23
Deve
essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare
riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati
presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la
consultazione.
TITOLO VII
Scioglimento
Articolo 24
Lo
scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto
favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In
caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto
anche fra i non soci.
Esperita
la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in
essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o
Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva,
e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di
cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Norma finale
Articolo 25
Per
quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti.
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